“Nuovo modello di partecipazione alle scelte istituzionali“: è questo il tema della proposta di legge illustrata nel pomeriggio, nella Sala Azzurra del Consiglio regionale, a Trieste, dal coordinatore regionale del Pdl On. Isidoro Gottardo, dal proponente – il consigliere regionale Antonio Pedicini – insieme al vice presidente del gruppo Pdl in Consiglio regionale, Franco Baritussio, e al professore di diritto pubblico all’Università di Udine, Marco Cucchini.
Il progetto di legge “Regolamentazione delle attività di rappresentanza istituzionale degli interessi particolari nell’ambito dei processi decisionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia” si propone di regolamentare le modalità di relazione che intercorrono tra i diversi portatori di interessi
particolari e il processo di formazione degli atti normativi emanati dagli organi decisionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di aumentare il grado di democraticità e trasparenza dei processi decisionali, così come la qualità degli stessi, grazie a un migliore e più efficace dialogo tra istituzioni e comunità regionale.
“Questo è uno strumento per riannodare i rapporti tra società e politica al livello più alto, che è quello istituzionale – ha commentato il consigliere Antonio Pedicini -. Con le innovazioni apportate da questa proposta di legge non solo si dà voce alla molteplicità di interessi particolari che nel loro insieme poi costituiscono il pubblico interesse della nostra comunità regionale, ma si prevedono strumenti concreti con i quali ottenere dall’Assemblea regionale, come dalla Giunta, provvedimenti che recepiscano le richieste; il tutto caratterizzato da trasparenza, responsabilità, rigore e costo uguale a zero. Questa è la politica che cambia“.
“Si tratta di un processo molto importante – ha affermato Gottardo – che vede il Friuli Venezia Giulia apripista sull’ argomento. A monte di questa proposta c’è un lavoro intenso e la volontà è che questo strumento entri in vigore in tempi rapidi. Questa legge realizza concretamente i principi di trasparenza e responsabilità nei processi decisionali“.
“Una proposta assolutamente moderna e innovativa – ha detto Franco Baritussio – che risponde al problema di dare centralità alla politica la quale ha il ruolo di ascoltare, analizzare e quindi decidere responsabilmente. Riduce il distacco tra cittadini, categorie e istituzioni e accresce il livello della trasparenza nella procedura legislativa. La democrazia diretta non si realizza soltanto con un buon sistema elettorale come spesso si crede”.
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PRESENTAZIONE Norme sulla trasparenza legislativa – a cura del Prof. Marco Cucchini (file Pdf)
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IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE:
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PROPOSTA DI LEGGE presentata dai consiglieri PEDICINI – GALASSO – BARITUSSIO –
<< Regolamentazione delle attività di rappresentanza istituzionale degli interessi particolari nell’ambito dei processi decisionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>>
Il presente disegno di legge si propone di regolamentare le modalità di relazione che intercorrono tra i diversi portatori di interessi particolari e il processo di formazione degli atti normativi emanati dagli organi decisionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di aumentare il grado di democraticità e trasparenza dei processi decisionali, così come la qualità degli stessi, grazie a un migliore e più efficace dialogo tra istituzioni e comunità regionale.
L’esistenza di una pluralità di relazioni intercorrente tra società e politica, con la prima impegnata a influire sul complesso dei processi decisionali è un fatto noto e risaputo da tempi ben precedenti gli attuali modelli pluralistici democratici ma, nonostante questo, i tentativi di dare una forma giuridica strutturata a tali relazioni sono rimaste – nel nostro sistema – episodiche. Infatti, a livello nazionale, a partire dagli anni ’70, in diverse occasioni singoli parlamentari hanno avanzato proposte finalizzate a regolamentare le relazioni con i gruppi di interesse, senza però ottenere che queste acquistassero mai una reale possibilità di veder concludere il proprio iter legislativo.
A livello regionale, invece, a partire dall’inizio del decennio scorso, qualche progetto di regolamentazione è andato a buon fine (Toscana, Molise, più recentemente Abruzzo…) e il disegno di legge descritto nella presente relazione si inserisce, in questo percorso, traendo spunto da alcune delle soluzioni adottate in altre realtà ma proponendo anche strutturazioni più innovative e avanzate, volte a dare ancora più incisività e trasparenza all’azione legislativa.
Entrando nel dettaglio dell’architettura normativa, l’art. 1 si propone di inquadrare la materia trattata, evidenziando come le finalità di fondo siano il favorire una più ampia partecipazione sociale, civile, economica e culturale nei processi legislativi e deliberativi regionali, mentre l’art. 2 definisce i principali concetti oggetto dell’attività normativa.
L’art. 3 stabilisce il primo dettato della legge, collegato con quello più generale di trasparenza, vale a dire l’istituzione del Pubblico Registro dei portatori di interessi particolari. Si tratta di un elenco istituito presso la presidenza del Consiglio Regionale nel quale vengono inseriti i dati principali dei soggetti che richiedono di essere formalmente considerati “portatori di interessi particolari”. L’iscrizione nel pubblico registro – disciplinata nel successivo art. 4 – è condizione necessaria per poter avere accesso alle diverse opportunità di intervento nel processo legislativo previste dal disegno di legge e per essere formalizzata richiede non solo la comunicazione dei dati anagrafici principali del richiedente, ma anche – nel caso in cui il richiedente sia un soggetto che a livello professionale rappresenta interessi particolari – una precisa indicazione degli interessi da lui curati in precedenza, questo per favorire non solo al portatore delegante, ma anche ai terzi la possibilità di individuare possibili conflitti tra l’interesse da tutelare e gli interessi tutelati nel passato. Inoltre, per tutti i soggetti richiedenti, siano essi direttamente i portatori di interessi o i loro rappresentanti, è prevista la sottoscrizione di un codice etico predisposto dall’Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale, proprio perché la delicatezza dei processi nei quali il portatore di interessi o il suo rappresentante prendono parte è tale da rendere necessaria una severità maggiore di quella prevista dal complesso delle norme del diritti civile, penale e amministrativo.
Il complesso degli strumenti posti a disposizione dei portatori di interessi particolari è disciplinato dall’art. 5 che prevede una pluralità di opzioni alle quali il portatore di interessi può accedere al fine di far valere nell’ambito del processo decisionale le proprie legittime istanze. Tale ventaglio di opzioni va dalla possibilità di avere pieno accesso ad atti, documenti e strutture collegati con il processo decisionale oggetto dell’intervento, fino alla richiesta di essere udito in audizioni presso le commissioni consiliari competenti e di poter depositare all’attenzione delle stesse position papers, reports, documenti, studi e proposte emendative, quest’ultime discusse solo a condizione che il presidente della commissione le ritenga ammissibili e uno o più commissari le facciano proprie.
La parte più innovativa del disegno di legge è forse quella presentata negli ultimi tre commi dell’art. 5 (5.5-5.7) che configura la possibilità da parte del portatore di interessi di presentare un vero e proprio disegno di legge, formalmente depositato all’attenzione del Consiglio regionale. Il vigente Statuto regionale disciplina all’art. 27 il potere di iniziativa legislativa, riservandolo alla Giunta, a uno o più consiglieri regionali o a 15.000 elettori. Nei fatti però, nel nostro contesto, la proposta di legge di iniziativa popolare è resa inattuabile, considerato che le firme a supporto richieste rappresentano uno scoglio difficilmente superabile. Per chiarire meglio il punto, la nostra Costituzione fissa all’art. 71, comma 2 in 50.000 le firme necessarie per l’iniziativa popolare, vale a dire circa 1 ogni 1200 cittadini, mentre le firme previste nello Statuto regionale – 15.000 – significano 1 ogni 80 cittadini circa, e questo dato rende strutturalmente impossibile la reale attivazione di tale rilevante strumento di democrazia diretta. Con la soluzione che viene descritta all’art. 5.5, il portatore di interessi particolari deposita una o più proposte redatte sulla base di uno schema altamente preciso e definito limitatamente a materie connesse con l’interesse rappresentato. Questo deposito, però, non configura una nuova forma di iniziativa legislativa difforme dal dettato statutario, dato che il disegno di legge depositato non può essere preso in esame da una commissione o dall’aula se prima non viene fatto proprio da uno o più consiglieri che se ne diventano formalmente i presentatori. Questa procedura consente da un lato di evitare che proposte di legge estemporanee, inappropriate o tecnicamente mal definite vengano prese in esame dal Consiglio regionale ma, dall’altro lato, favorisce una nuova a più innovativa forma di dialogo istituzionale tra le istituzioni e la società nelle sue più difformi articolazioni. Alle proposte di legge depositate viene inoltre previsto venga data la più ampia pubblicità da parte del Consiglio regionale, anche attraverso il ricorso ad apposite forme di diffusione e comunicazione verso l’esterno.
A fronte di un tale e incisivo spettro di possibilità di intervento, al portatore di interessi particolari viene puntualmente disciplinato il quadro degli obblighi ai quali il portatore medesimo deve sottostare. Questo è l’oggetto del successivo art. 6, che dispone che la rappresentanza degli interessi debba avvenire nella piena osservanza dei principi di legalità, trasparenza, correttezza istituzionale e rispetto per la natura pubblica dei provvedimenti oggetto di intervento. In particolare, viene disposto il vincolo della riservatezza in merito alle informazioni alle quali il portatore di interessi o il suo rappresentante ottengono accesso quando non pertinenti al processo decisionale oggetto di intervento. Inoltre, viene previsto l’obbligo di pubblica comunicazione su qualsiasi dono, bene o prestazioni aventi un importo superiore a euro 500 erogate dal portatore di interessi o da suo rappresentante a soggetti istituzionali sia politici, sia burocratici.
La mancata osservanza di questi due principi, l’inoltro di comunicazioni incomplete, reticenti o mendaci, così come altre forme di scorrettezza grave potranno portare – come disposto dall’ultimo articolo, il 7 – a sanzioni anche gravi nonché all’esclusione dal pubblico registro.
In definitiva, il disegno di legge di cui si raccomanda l’approvazione, rappresenta un nuovo e più efficace strumento per arricchire la qualità della legislazione regionale, il suo collegamento con i bisogni più profondi della società e una forma di dialogo con le diverse articolazioni della stessa, al fine di valorizzarne gli interessi e le istanze non solo di tipo economico e patrimoniale, ma anche culturale, associativo e sociale.
Alla società del Friuli Venezia Giulia nel suo complesso si mette quindi a disposizione una modalità di dialogo con la politica del tutto nuova e trasparente. Starà anche ad essa dimostrare di essere in grado di farne un utilizzo creativo, efficace e capace di imprimere una svolta qualitativamente più elevata nelle sue relazioni con il mondo delle istituzioni politiche rappresentative.
PEDICINI GALASSO BARITUSSIO
Art. 1
(Oggetto della disciplina)
1. La presente legge ha per oggetto la disciplina delle attività di rappresentanza istituzionale degli interessi particolari nell’ambito dei processi decisionali adottati dai pubblici decisori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Finalità della legge è il favorire una più ampia partecipazione sociale, civile, economica e culturale nei processi legislativi e deliberativi regionali attraverso l’individuazione di modalità e strumenti adatti e accessibili e sulla base dei principi di pubblicità e trasparenza.
Art. 2
(Definizioni)
1. In base ai fini della presente legge, l’espressione:
– “rappresentanza istituzionale degli interessi particolari” definisce l’insieme delle attività pubbliche e di natura lecita finalizzate ad influire sui processi decisionali, svolte da soggetti espressamente a questo incaricati da portatori di interesse particolare, legittimo e pubblico;
– “portatore di interessi particolari” definisce un soggetto pubblico o privato, titolare di interessi anche di natura non patrimoniale o economica, dei quali affida la valorizzazione o la tutela a un rappresentante secondo la modalità e nei limiti posti dalla presente legge.
– “rappresentante istituzionale degli interessi” definisce un soggetto che svolge quale attività professionale, anche non prevalente o esclusiva, la rappresentanza di interessi leciti aventi rilevanza non generale presso le istituzioni politiche regionali, al fine di favorire l’attivazione di processi decisionali pubblici o influire su quelli già in itinere;
– “decisori pubblici” si riferisce al Presidente della Regione, agli Assessori e ai Consiglieri regionali, nonché alle figure apicali dell’apparato dirigenziale regionale;
– “processo decisionale” definisce ogni atto di natura legislativa, regolamentare o normativa di competenza del Consiglio Regionale e della Giunta del Friuli Venezia Giulia, con l’eccezione degli atti di natura interna e ferme restando le vigenti norme in materia di iniziativa legislativa regionale.
Art. 3
(Pubblico Registro dei portatori di interessi particolari)
1. E’ istituito presso la presidenza del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia il “Pubblico Registro dei portatori di interessi particolari”.
2. Possono essere inseriti nel Pubblico Registro quali portatori di interessi particolari, enti pubblici e territoriali, imprese, società, associazioni o fondazioni che rivolgano formale richiesta al Presidente del Consiglio regionale, previa delibera dell’’Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale. Tali soggetti potranno patrocinare i propri interessi anche attraverso l’attività pubblica di una persona fisica allo scopo indicata e che abbia i requisiti soggettivi previsti dal successivo articolo 4.
Art. 4
(Iscrizione nel Pubblico Registro)
1. Ai fini dell’iscrizione nel Pubblico Registro dei portatori di interessi particolari il rappresentante istituzionale degli interessi la persona indicata dal portatore deve:
– Aver compiuto il venticinquesimo anno di età;
– Non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, l’economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
– Non essere dipendente pubblico del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia;
– Aver sottoscritto il codice etico predisposto ed approvato dall’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale.
2. All’atto dell’iscrizione nel Pubblico Registro, il portatore degli interessi deve comunicare e tenere aggiornati i seguenti dati:
– Dati anagrafici e domicilio professionale;
– Interessi particolari rappresentati durante la legislatura in corso e la legislatura precendente;
– Interessi particolari rappresentati presso altre istituzioni legislative nel corso dei 5 anni precedenti;
3. Il Pubblico Registro – integrato anche dai dati dei portatori di interesse che hanno richiesto una rappresentanza istituzionale nel corso della legislatura in corso e della precedente – viene reso di libera consultazione attraverso la diffusione anche tramite l’utilizzo di modalità di comunicazione di tipo telematico a cura dell’Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale.
Art. 5
(Intervento nel processo decisionale)
1. Il portatore di interessi particolari ha il diritto di accesso a tutti gli uffici e le strutture del Consiglio Regionale ad esclusione dell’aula e delle commissioni, salvo gli spazi dedicati al pubblico, oltre che nei casi previsti dal successivo comma 3.
2. Il portatore di interessi particolari ha il diritto di accesso agli atti e a tutti i documenti collegati con il singolo processo decisionale per il quale ha ricevuto mandato di rappresentanza in condizione di parità con gli altri portatori di interesse parimenti coinvolti e salvo diversa e motivata disposizione assunta dall’ufficio di presidenza della commissione consiliare competente.
3. Il portatore di interessi particolari, se lo richiede, ha il diritto di essere sentito in audizioni convocate dalle commissioni consiliari competenti negli interessi oggetto di rappresentanza e tutela, nonché di deposito di memorie, studi o documenti, potendo chiedere che vengano allegati agli atti e posti a disposizione del Consiglio e pubblicati per via telematica.
4. Il portatore degli interessi particolari può altresì depositare proposte di emendamenti a un testo di legge o ad altro atto normativo o regolamentare all’esame della competente commissione consiliare. Il testo di tali emendamenti è allegato al testo in esame e può essere discusso dalla commissione competente qualora la presidenza lo giudichi ammissibile e venga fatto proprio da uno o più commissari.
5. Il portatore degli interessi può depositare una o più proposte di legge attinenti gli ambiti per i quali sia stata indicata l’esistenza di un interesse particolare presso l’ufficio legislativo del Consiglio Regionale che entro 90 giorni dal deposito ne verifica l’ammissibilità e ne dispone la pubblicità anche con modalità telematica. Tale proposta di legge deve essere redatta in articoli e accompagnata da una relazione che ne illustri le motivazioni all’origine, le finalità, la strutturazione complessiva e il costo ipotizzato per la comunità regionale nonché l’indicazione dei fonti di finanziamento.
6. La proposta di legge depositata dal portatore di interessi particolari dovrà essere assegnata alla competente commissione consiliare ai fini dell’esame qualora richiesto da uno o più consiglieri regionali che la sottoscrivano.
7. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con proprio regolamento, le forme e le modalità di esercizio dell’attività di rappresentanza degli interessi particolari relativamente agli atti di propria competenza, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento e della trasparenza di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6
(Obblighi del portatore di interessi particolari)
1. L’attività del portatore di interessi particolari è positivo strumento di partecipazione e arricchimento del processo democratico a condizione che venga svolta nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, correttezza istituzionale e rispetto per la natura pubblica dei provvedimenti oggetto del suo intervento.
2. Nel dettaglio, il portatore degli interessi particolari ha i seguenti obblighi a carattere generale:
– Sottoscrizione del codice etico di cui all’articolo 4, comma 1;
– Tempestiva risposta a richiesta di chiarimenti o informazioni provenienti dall’Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale e sollecita comunicazione dei dati presenti nel Pubblico Registro;
– Riservatezza riguardo informazioni relative a persone o fatti di natura non pubblica e non pertinenti l’interesse rappresentato;
– Obbligo di comunicazione di qualsiasi dono, bene, prestazione di servizio o offerta in denaro di importo superiore a euro 500 (cinquecento) da lui erogato a soggetti istituzionali o pubblici funzionari, compresi anche quelli donati in circostanze di ordinaria socialità (celebrazioni, ricorrenze o simili).
Art. 7
(Sanzioni)
1. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo è soggetta a sanzioni amministrative di carattere anche pecuniario in base alle modalità e ai limiti previsti nel codice etico adottato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale.
2. In caso di comportamento particolarmente grave o di inadempienze o violazioni continuate o reiterate la sanzione può giungere anche alla sospensione o – nei casi più gravi – alla revoca dell’iscrizione Pubblico Registro.
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2 commenti
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Nov 29, 2011
[…] dal Friuli Venezia Giulia l’attività di lobby che porterà molto probabilmente nel 2014 alla nascita della macroregione […]
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