Art.1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione nell’ambito del coordinamento delle politiche sociali, mediante il Reddito Minimo Garantito promuove interventi integrati volti a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
2. La presente legge individua i requisiti per accedere al Reddito Minimo Garantito, i criteri e le modalità della sua erogazione.
3. La presente legge si inserisce nella più ampia strategia regionale di politiche attive del lavoro.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende per:
a) Reddito Minimo Garantito: è la misura economica transitoria di contrasto della povertà edell’esclusione socialead integrazione degli eventuali altri servizi e prestazioni previsti da norme regionali e nazionali,per i soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società, favorendone l’inserimento nel mercato del lavoro;
b) beneficiario: qualunque soggetto, residente da 24mesi sul territorio regionale,in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per accedere aldiritto di percepire il Reddito Minimo Garantito;
c) soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolatoannualmentedall’ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia,anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi;
d) nucleo familiare: il nucleo composto dal richiedente e daisoggetti cherisultano dallo Stato di famigliae da quelli che non risultando dallo Stato di Famiglia sono a carico ai fini Irpef;
e) ISEEcorrente: indicatore situazione economica equivalente, in corso di validità, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta di accesso al Reddito Minimo Garantito;
f) Pianoazione Individuale (PAI):documentoche definisce il percorso di ricerca attiva di un’occupazione e riassume le azioni e le misure di prevenzione per la disoccupazione di lunga durata intraprese dal beneficiario, sottoscritto con il Centro per l’Impiego.
Art. 3
(Reddito Minimo Garantito e sua determinazione)
1. Il Reddito Minimo Garantito assicuraalnucleo familiarebeneficiario, anche se composto da un unico componente, il raggiungimento, anche a titolo di integrazione, di un reddito annuo nettoai fini Irpefpari alla soglia di povertà relativa.
2. La misura del Reddito Minimo Garantito di cui al comma 1, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito nettoai fini Irpefdell’anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all’anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l’eccedenza a partire dall’anno in cui il suo reddito supera del 100% il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l’integrazione di quanto non percepito.
4. In caso di più soggetti beneficiari, appartenenti al medesimo nucleo familiare, la misura di integrazione al reddito può essere, su richiesta, erogata in forma disgiunta.
Art.4
(Requisiti per accedere al Reddito Minimo Garantito)
1. Hanno diritto a richiedere il Reddito Minimo Garantito tutti i soggetti che non percepisconoredditi da pensione di anzianità o vecchiaia ed in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) residenzada24 mesi sul territorio regionale;
c) attestazione ISEE corrente del nucleo familiare in corso di validità inferiore a 8.000,00 euro;
d) sottoscrizione del PAI.
Art.5
(Richiesta di accesso)
1 La richiesta di accesso al Reddito Minimo Garantito va presentata entro il 31 marzo, presso il Comune di residenza,anche tramite Posta Elettronica Certificata.
2. La richiesta deve contenere i seguenti documenti:
a) copia di attestazione ISEEcorrentedel nucleo familiare in corso di validità;
b) copia del PAI sottoscritto;
c) autocertificazione attestante i redditi presunti;
d) autocertificazione attestante la residenza da 24 mesi sul territorio regionale;
e) autocertificazione dello stato di famiglia;
3. Il Comune che riceve la richiesta verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo4.
4. Nei sitiinternet della Regione FVGe dei Comunidevono essere pubblicate le modalità per lapresentazione della richiesta e i moduli.
Art. 6
(Durata del Beneficio)
1. Il Reddito Minimo Garantito viene erogato, fintanto che sussistono i requisiti di cui all’articolo 4 in capo al beneficiario, per un periodo non superiore a trentasei mesi anchenon consecutivi.
2. L’erogazione è sospesaper il periodo in cui il soggetto beneficiario percepisca redditi pari o superiori alla quota spettante di Reddito Minimo Garantito.
Art. 7
(Obblighi del Beneficiario)
1. Il beneficiario deve seguireil percorso di ricerca attiva di un’occupazione indicatonel PAI sottoscritto.
2. Il beneficiariodel Reddito Minimo Garantito hal’obbligo di comunicare tempestivamente al Comune dove hafatto richiesta, ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la sospensione o la perdita del diritto a percepire il Reddito Minimo Garantito o che comporta la modifica dell’entità dell’ammontare del Reddito Minimo Garantito percepito.
3. Il beneficiario è tenuto a presentare annualmente, per il periodo di cui all’articolo 6, i documenti di cui all’articolo 5.
4. Il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità per l’espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso gli Enti locali o di altri enti pubblici o privati che istituiscono progetti ai predetti fini compatibilmente con le loro capacità. Gli stessi Enti sosterranno le spese di trasferimento del lavoratore qualora questi risieda in altro Comune.
5. La disponibilità di cui al comma 4 deve corrispondere ad un monte ore pari alla misura del Reddito Minimo Garantito percepito dal beneficiario diviso la tariffa oraria prevista dai Buoni lavoro (Voucher) di cui alla L. 92/2012 e successive modifiche.
Art. 8
(Cause di decadenza)
1.Il beneficio all’erogazionedel Reddito Minimo Garantito decade al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) inottemperanzaagli obblighi di cui all’articolo7;
b) recessosenza giusta causa dal contratto di lavoro, per unavoltanel corso dell’anno solare;
d) perditadello stato di disoccupazione;
e) conseguimento diredditi da pensione di anzianità o vecchiaia.
Art. 9
(Cumulabilità)
1. Il Reddito Minimo Garantito è cumulabile con altri interventi di carattere finanziario erogati da altri enti pubblici attraverso i servizi sociali.
Art. 10
(Erogazione del contributo)
1. Il Reddito Minimo Garantito è erogato mensilmente dal Comune che ha ricevuto la richiesta, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di accesso al beneficio.
2. L’erogazione verrà effettuata al beneficiario su un conto corrente a lui intestato.
Art. 11
(Monitoraggio, valutazione, verifiche)
1. Ai fini del monitoraggio, della valutazione e delle verifiche degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione effettua un controllo diretto anche tramite la Guardia di Finanza, le forze di polizia municipale, l’Agenzia delle entrate, su un campione pari almeno al 10% delle domande accolte. Il numero degli accertamenti e l’esito verrà comunicato agli uffici comunali competenti, che procedono all’immediata sospensione o revoca della misura in presenza di irregolarità.
E’ fatta salva la disciplina in materia di controlli di cui alla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di €_______ per l’anno 2014 a carico dell’unità di bilancio______e del capitolo di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014, con la denominazione “Contributi per il reddito Minimo Garantito”.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo all’unità di bilancio______e dal capitolo______dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio 2014.
Art. 13
(Clausola valutativa)
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entrata in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato 1
La soglia di povertà relativaper una famiglia di due componenti corrispondealla spesamedia procapite nel Paese. Nel 2012 questa spesa è risultata pari a € 990,88 mensili. La scala di equivalenzaè l’insieme dei coefficienti di correzione utilizzati perdeterminare la soglia di povertà quando le famiglie hanno un numero di componenti diverso da due. Ad esempio, nel 2012 la soglia di povertà per una famiglia di quattro persone è pari a 1,63 volte quella per due componenti ovvero è pari a € 1.615,13, la soglia per una famiglia di sei persone è di 2,16 volte, ovvero € 2.140,30.
Scala di equivalenza con Linea di Povertà riferita all’anno 2012.