GUIDE TURISTICHE SPORTIVE IN FVG: PERCHE’ NO?

Share Button

TURISMO ATTIVO: presentata la Proposta di Legge del Friuli Venezia Giulia n°197 che istituisce figure professionali che accompagnano i turisti in attività sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l’utilizzo di particolari tecniche. 

.

Con alcune modifiche alla Legge Regionale 2 del 2002 -Disciplina organica del Turismo-, la Proposta di Legge 197 (avallata da firme politicamente e territorialmente trasversali) si propone di stimolare un potenziale ancora inespresso del comparto turistico del Friuli Venezia Giulia. 


L’offerta naturale della Regione ha caratteristiche straordinarie
che consentono, in un’ora di auto, di passare dall’ambiente marino a quello alpino: in questi ambiti, compresi quelli intermedi quali la pianura e la collina, è possibile praticare una pluralità di sport che, se scientemente abbinati all’offerta turistica tradizionale, possono valorizzare segmenti di nicchia, al passo con le esigenze del turista contemporaneo. 

.

Il Friuli, quindi, inteso anche come palestra naturale, da scoprire affiancati da vere e proprie guide specializzate in differenti discipline sportive non competitive: l’analogia con la figura del maestro di sci è esemplificativa. 

.
L’iniziativa (7 articoli di legge) parla di guide alpine, guide speleologiche, maestri di sci ma, come precisano alcuni firmatari, “l’elenco degli sport è estensibile -sono già stati approntati alcuni emendamenti alla bozza originaria-, per cui verrà ampliata la rosa comprendendo il nordic walking, la vela, l’attività subacquea, la mountain bike, il windsurf, il kitesurf, la canoa, l’equitazione etc.” 

.

Lo spunto viene dal basso e il testo legislativo è stato presentato da 22 membri del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia”, spiega il Consigliere Franco Baritussio (PDL), “interessa specifici settori che devono essere messi concretamente in rete. I nuovi posti di lavoro che si andrebbero a creare, soprattutto tra i giovani, sono una finalità di questa scelta normativa già, peraltro, similarmente ratificata da altre regioni, a forte vocazione turistica come la Sardegna (LR 20 del 2006). 
“Il testo di legge nasce dalle indicazioni degli addetti ai lavori”, chiarisce il Consigliere Sandro Della Mea (PD), “ l’iniziativa è assolutamente bipartisan e super partes e nasce dalla constatazione che, al momento, trascuriamo risorse che non sono valorizzate in modo adeguato”. 

Le guide turistiche sportive dovranno superare un esame di idoneità e frequentare corsi obbligatori di aggiornamento professionale e di pronto soccorso, per essere in grado di fornire assistenza anche in momenti di difficoltà.

AUDIO  Franco Baritussio   15.3.2012

AUDIO  Sandro Della Mea   15.3 2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia 
X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 197 
<<Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”>> 

 

 

Art. 1 

(Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo) 
1. Dopo il capo II del titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è inserito il seguente capo:  
 
 
 
 
 
 
 

<<CAPO IV BIS 

Guida turistica sportiva

  Art. 134 bis 
(Definizione dell’attività) 

1. E’ guida turistica sportiva chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in attività turistiche sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l’utilizzo di particolari tecniche secondo le direttive, le linee guida e le tabelle di specializzazione adottate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente per materia. 
2. Le prestazioni della figura professionale di cui al comma 1 vengono svolte in lingua italiana e in una o più lingue straniere. 
Art. 134 ter 
(Elenco di guida turistica sportiva “Turismo Attivo”) 
1. L’esercizio nella regione Friuli Venezia Giulia dell’attività di guida turistica sportiva è subordinato all’iscrizione all’Elenco di guida turistica sportiva denominato “Turismo Attivo”, istituito presso la Direzione centrale attività produttive. 
2. Possono chiedere l’iscrizione all’Elenco coloro i quali siano in possesso dell’attestato comprovante il superamento dell’esame di idoneità di cui all’articolo 134 sexies ovvero coloro i quali siano abilitati alla professione di guida alpina – maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di guida speleologica – maestro di speleologia, di aspirante guida speleologica e di maestro di sci. 
3. Alla professione di guida turistica sportiva si applicano le norme comuni di cui al Capo V del titolo VIII. 
Art. 134 quater 
(Requisiti abilitativi per l’accesso alla professione) 
1. L’iscrizione all’Elenco regionale delle guide turistico sportive “Turismo Attivo” è consentita a chi possiede i seguenti requisiti abilitativi minimi: 
a) titoli rilasciati da organismi riconosciuti e individuati nelle direttive e linee guida stabilite con successiva deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia; 
b) almeno tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo la cui certificazione deve essere rilasciata, per ciascuna delle specialità sportive tra quelle individuate nelle linee guida, stabilite con deliberazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 134 bis, comma 1, da uno degli organismi riconosciuti di cui alla lettera a) che attesti la pratica dell’attività di istruzione per ciascuna disciplina per il periodo di almeno tre mesi in affiancamento all’istruttore professionista. 
c) possesso dell’attestato ovvero dell’abilitazione di cui all’articolo 134 ter, comma 2. 
Art. 134 quinquies 
(Disciplina transitoria dell’accesso alla professione) 
1. In sede di prima applicazione del presente capo, hanno diritto all’iscrizione all’Elenco di cui all’articolo 134 ter tutti coloro i quali siano in possesso dell’abilitazione alla professione di guida alpina – maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di guida speleologica – maestro di speleologia, di aspirante guida speleologica e di maestro di sci. 
2. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 134 bis, comma 1, la Regione indice una sessione straordinaria di esami di abilitazione per coloro i quali, pur non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, abbiano almeno un anno, anche non continuativo di comprovata esperienza nel settore. 
3. Il superamento dell’esame di abilitazione attribuisce il diritto di iscrizione all’Elenco di guida turistica sportiva “Turismo Attivo”. 
Art. 134 sexies 
(Esame di idoneità e di abilitazione) 
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, disciplina le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché di quello di abilitazione di cui all’articolo 134 quinquies, le modalità di nomina e funzionamento delle commissioni esaminatrici, la composizione, il numero e le qualifiche degli esperti e le materie oggetto d’esame. 
Art. 134 septies 
(Aggiornamento professionale) 
1. I professionisti abilitati sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento e perfezionamento inerenti l’attività professionale di guida turistica sportiva. 
2. La Regione, con apposito decreto dell’Assessore regionale competente, disciplina le modalità di certificazione dell’attività di formazione di cui al comma 1. 
3. In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal comma 1, la Regione può disporre la sospensione dall’iscrizione all’Elenco da uno a sei mesi; in caso di reiterata sospensione può disporre la cancellazione dall’Elenco. 
Art. 134 octies 
(
Centri di “Turismo Attivo”) 
1. La Regione, ai fini dello sviluppo e dell’esercizio coordinato delle diverse attività e dell’insegnamento delle tecniche connesse alla professione di guida turistica – sportiva iscritta all’Elenco “Turismo Attivo”, nonché per lo sviluppo dell’offerta turistica regionale, può autorizzare l’apertura di Centri di “Turismo Attivo” . 
2. Il centro “Turismo Attivo” autorizzato viene iscritto nell’elenco regionale dei centri “Turismo Attivo” tenuto dalla Direzione centrale attività produttive; l’iscrizione nell’elenco regionale autorizza l’uso della denominazione Centro di “Turismo Attivo”. 
3. I Centri di “Turismo Attivo” rappresentano un prodotto turistico da inserire all’interno della strategia della TurismoFVG e nel circuito regionale delle strutture turistiche e di accoglimento secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, sentita la TurismoFVG. 
4. Tutto quanto non previsto dal presente articolo è disciplinato con regolamento adottato dalla Giunta regionale.>>. 
 

 

 

Tommaso Botto

1 comment

  1. […] e la messa in rete tra operatori economici nel settore del turismo attraverso la creazione dei Centri di Turismo Attivo la Regione Friuli Venezia Giulia potrà ampliare un’importante fetta di mercato turistico di nicchia in modo diffuso sul proprio […]

Commenti

Nome *

Sito web

Ultime news